Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge n. 126 del 16 settembre 2021 di Conversione (con modificazioni del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105), riguardo le “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, riteniamo utile informarvi che dal 15 ottobre 2021 chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato (dipendenti, professionisti, collaboratori di aziende private, fornitori, stagisti, personale in appalto, lavoratori domestici), sarà obbligato a dotarsi della certificazione verde COVID-19 “Green Pass” per poter accedere ai luoghi di lavoro.
Sanzioni per i dipendenti
In assenza del Green Pass, il lavoratore del settore privato può incorrere ad alcune sanzioni, anche se il Green Pass è scaduto, come la sospensione della prestazione di lavoro. La sospensione avverrà da subito, fino a quando il lavoratore presenterà il Green Pass.
Se un’impresa invece ha meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno in assenza di Green Pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni.
Nel periodo in cui il lavoratore è sospeso, non gli aspetterà né la retribuzione né altra tipologia di compenso. In tutto ciò, il rapporto di lavoro rimane comunque assicurato e conservato.
Inoltre, chi accederà ai luoghi di lavoro dopo aver violato l’obbligo di possesso del Green Pass, riceverà anche una sanzione pecuniaria amministrativa da 600 a 1.500 euro e non sono escluse eventuali conseguenze disciplinari, a seconda delle previsioni contrattuali di ogni settore lavorativo.
Sanzioni per il datore di lavoro
Ora invece, vediamo insieme le sanzioni per il datore di lavoro, in caso di mancato controllo del Green Pass in possesso dei suoi dipendenti e lavoratori.
La mancata verifica comporterà, per il datore di lavoro, una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, che in caso di ripetuta violazione verrà raddoppiata.
In seguito a quali eventi si riceve il Green Pass?
La certificazione verde COVID-19 viene rilasciata qualora accadano i seguenti eventi:
– In seguito alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La validità è segnalata sul certificato di avvenuta vaccinazione e sul Green Pass.
– Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino. La validità parte dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.
– Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto.
– Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare (quest’ultimo anche su campione salivare) con esito negativo al virus SARS-CoV-2. La validità è di 48 ore dall’esecuzione del test.
Nei primi tre casi, la validità del Green Pass cessa qualora, nel periodo di vigenza dello stesso, l’interessato sia identificato positivo al SARS-CoV-2.
Come avviene la verifica del Green Pass da parte del datore di lavoro?
La certificazione verde COVID-19, sia essa cartacea o digitale, ha un codice a barre bidimensionale (QR code) che identifica il codice univoco alfanumerico. La verifica dovrà avvenire tramite l’applicazione VerificaC19. L’App potrà effettuare la verifica anche offline (si dovrà comunque accedere alla banca dati almeno una volta al giorno).
Il dipendente, su richiesta del datore di lavoro, dovrà esibire un documento di identità in corso di validità, ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App. L’attività di verifica non dovrà comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario, in quanto il controllo non costituisce trattamento del dato ai fini privacy (comma 5, dell’articolo 13, del DPCM 17 giugno 2021).
Da chi deve essere effettuata la verifica del Green pass ai lavoratori?
La verifica va effettuata dal datore di lavoro o da un suo delegato, formalmente nominato. La nomina deve essere completa delle necessarie istruzioni all’esercizio dell’attività di verifica. In caso di accesso, ai locali aziendali, da parte di altri lavoratori per attività in appalto, il controllo potrà avvenire da parte dell’azienda committente o direttamente dell’impresa appaltatrice.
Quali sono i soggetti esentati dalla presentazione del Green pass?
La richiesta dell’obbligo del Green Pass non si applica esclusivamente ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale ed ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della salute.