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Assegno unico e universale – scheda informativa

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO

CHE COS’È
L’assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.
L’assegno è definito:

  • unico, poiché è finalizzato alla semplificazione e al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità;
  • universale, in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40.000.

CHI PUÓ PRESENTARE DOMANDA
La domanda di assegno unico e universale per i figli a carico può essere presentata a decorrere dal 1° gennaio da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, direttamente attraverso il sito Inps, ovvero chiamando il contact center o tramite patronati. La domanda può essere presentata anche mediante tutore del figlio ovvero del genitore, nell’interesse esclusivo del tutelato.
Al compimento della maggiore età, i figli possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori e chiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.

A CHI È RIVOLTO
L’assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari:
• per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, con decorrenza dal settimo mese di gravidanza;
• per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che si trovi in una delle seguenti condizioni:

  1. frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea;
  2. svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
  3. sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  4. svolga il servizio civile universale;

• per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

REQUISITI
L’assegno unico e universale per i figli a carico riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc.
La misura è riconosciuta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

• sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;• sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
• sia residente e domiciliato in Italia;
• sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

COSA DEVO FARE PRIMA DI PRESENTARE DOMANDA
L’importo dell’assegno unico e universale per i figli a carico è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata attraverso l’ISEE in corso di validità.
Devo essere quindi in possesso di Isee .
L’assegno unico può essere richiesto anche in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 40.000. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi dell’assegno previsti dalla normativa.

COME FARE L’ISEE
Per ottenere l’ISEE, è possibile recarsi presso uno degli intermediari abilitati a prestare l’assistenza fiscale (CAF), ovvero on line sul sito internet dell’INPS mediante credenziali SPID, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi, scegliendo l’ISEE in modalità ordinaria o precompilata. In quest’ultimo caso, l’ISEE è reso normalmente disponibile entro poche ore dalla richiesta.

COME PRESENTERO’ LA DOMANDA
La domanda per l’assegno unico e universale è annuale e comprende le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell’anno successivo. Può essere presentata a partire dal 1° gennaio 2022.
Per le domande presentate a gennaio e febbraio, l’assegno sarà corrisposto a partire dal mese di marzo; i relativi pagamenti saranno effettuati dal 15 al 21 marzo 2022. Per le domande che saranno presentate nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno unico e universale spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022.
Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell’ISEE valido al momento della domanda.
Da gennaio 2022 sul sito dell’INPS sarà disponibile il link alla domanda.
La domanda può essere sempre presentata:
• accedendo dal sito web www.inps.it al servizio “assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
• contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
• tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

SE SONO PERCETTORE DI REDDITO DI CITTADINANZA?
Ai nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza l’assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio dall’INPS, senza necessità di presentare apposita domanda.
IMPORTO DELL’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO
L’importo dell’assegno unico e universale è determinato in base all’ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi.

In particolare, è prevista:
• una quota variabile modulata in modo progressivo (si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40.000 euro). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo e per i nuclei con quattro o più figli), madri di età inferiore a 21 anni, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità.
• una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’assegno unico dovesse risultare inferiore alla somma dei valori teorici dell’assegno al nucleo familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente.

COME MI VERRA’ PAGATO L’IMPORTO E QUANDO?
L’assegno unico e universale è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente o, anche con richiesta successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente bancario o postale ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato.
In fase di compilazione della domanda, il genitore richiedente potrà indicare le modalità di pagamento prescelte anche con riferimento all’altro genitore (es. IBAN dell’altro genitore).
Qualora il genitore richiedente non dovesse indicare la modalità di pagamento dell’altro genitore, esercente la responsabilità genitoriale, quest’ultimo potrà provvedere autonomamente a inserirle accedendo alla domanda del richiedente con le proprie credenziali. In tal caso, il pagamento della quota al secondo genitore decorrerà da quando la scelta di accredito al 50% è stata comunicata all’INPS.
In caso di affidamento esclusivo, l’assegno è corrisposto, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Tenuto conto che non sarà possibile verificare i contenuti dell’accordo tra i genitori, la corresponsione del 100% dell’importo
spettante al genitore affidatario dovrà essere confermata anche dall’altro genitore che accede alla domanda mediante le proprie credenziali. In assenza di tale validazione, il pagamento potrà essere effettuato al genitore affidatario richiedente nei limiti del 50% dell’importo complessivamente spettante. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario (legge 4 maggio 1983, n. 184), l’assegno è erogato al tutore o affidatario nell’interesse esclusivo del tutelato o del minore in affido familiare.
Per i percettori del Reddito di Cittadinanza l’importo dell’assegno è erogato mediante accredito sulla carta Rdc, di cui gli stessi sono in possesso, con le stesse modalità di erogazione del RdC.
Per i nuovi nati a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale spetta dal settimo mese di gravidanza.

AGEVOLAZIONI ABROGATE CON L’INTRODUZIONE DELL’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE
Con l’entrata in vigore dell’assegno unico e universale, a decorrere dal mese di marzo 2022
sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità, assorbite dallo stesso assegno:
• premio alla nascita o all’adozione (bonus mamma domani);
• assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
• assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfani;
• assegno di natalità (cd. Bonus bebè),
• detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.
L’assegno unico non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.
NEUTRALITÀ FISCALE E COMPATIBILITÀ
L’assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.
L’assegno è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. È inoltre compatibile con il Reddito di Cittadinanza nei termini e secondo i vincoli indicati.
L’assegno unico non rientra tra i trattamenti assistenziali considerati per determinare il reddito familiare.

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