Dal 21 dicembre 2021 è vigente una nuova disposizione che prevede l’ obbligo di comunicare l’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022 , con la quale ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento
Innanzitutto l ’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione ( 21 dicembre 2021 ) o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all’11 gennaio 2022 (data di
emanazione della nota INL n. 29/2022).
Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazio ne andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022
Per i rapporti avviati dopo l’11 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
Riassumendo:
- Comunicazioni da effettuare entro il 18 gennaio 2022
- Collaborazioni avviate prima del 21 dicembre e cessate dopo tale data
- Collaborazioni avviate prima del 21 dicembre e tuttora in essere
- Collaborazioni avviate dopo il 20 dicembre e cessate succe ssivamente a tale data
- Collaborazioni avviate dopo il 20 dicembre e tuttora in essere
- Comunicazione preventiva rispetto all’avvio dell’attività lavorativa
- Collaborazioni ancora da attivare
- Nessuna comunicazione
- Collaborazioni avviate e cessate prima del 21 dicembre
Qualora l’attività sia stata svolta nel corso del 2021 (prima del 21 dicembre 2021) e oggi deve essere pagato il relativo compenso, nessuna comunicazione dovrà essere fatta all’ITL in quanto non
si guarda il momento del pagamento ma il momento di avvio della prestazione lavorativa.
COME VA EFFETTUATA LA COMUNICAZIONE:
La comunicazione dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all’avvio dell’attività lavorativa.
Quando sarà resa operativa, la procedura comunicativa sarà telematica e riprenderà le modalità operative previste per le comunicazioni che il datore di lavoro effettua per i lavoratori intermittenti,
cd. “a chiamata”.
In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni l’applicativo telematico di riferimento, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica
ordinario, messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale.
Per la provincia di Vicenza l’indirizzo mail è il seguente: ITL.Vicenza.occasionali@ispettorato.gov.it
La comunicazione, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, dovrà contenere i seguenti elementi minimi:
– i dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA);
– i dati del lavoratore autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF) ;
– la sede ove il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa (esempio: presso il suo studio, presso la sua abitazione ovvero presso la sede del committente) ;
– una sintetica descrizione dell’attività;
– l’ammontare del compenso (solo qualora stabilito al momento dell’incarico);
– la data di avvio delle prestazioni occasionali;
– l’arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese).
Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato nell’ultimo punto, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Qualora manchino i dati suindicati, la comunicazione sarà considerata omessa dall’Ispettorato del Lavoro e sarà applicata la relativa sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro.
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata, ovvero potranno essere modificati i dati ivi inseriti, in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.
Si allegano alla presente circolare:
– Fac simile del testo da scrivere nella mail all’Ispettorato
– Elenco indirizzi mail di tutti gli Ispettorati (quello di Vicenza per comodità è già stato riportato sopra)
Data la continua evoluzione dell’argomento, lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si riserva di fornire ulteriori aggiornamenti.